Consiglio di Stato: accolto il ricorso Fipav, no al risarcimento danni a Greta Cicolari

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Con sentenza del 22 giugno 2017, n. 3065, la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), coadiuvata dal CONI, contro la sentenza del TAR Lazio n. 3055/2016 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della pallavolista Greta Cicolari, riguardante la sospensione da ogni attività per sei mesi, irrogata dagli organi di giustizia federale per avere nel 2013 aggredito verbalmente e pubblicamente il proprio tecnico federale e per aver twittato frasi offensive e ingiuriose nei confronti del direttore tecnico delle squadre nazionali femminili.

Il TAR aveva dato ragione alla giocatrice perché gli organi della giustizia sportiva avevano violato in suo danno i principi processuali sull' acquisizione e valutazione delle prove. La pallavolista aveva così ottenuto dal TAR Lazio, nel presupposto dell'illegittimità di quella sanzione, un risarcimento di € 208.000, per danni da "riduzione peggiorativa e risoluzione di precedenti contratti", "da perdita di chance per interruzione di trattative per la stipulazione di futuri contratti di sponsorizzazione" e "da perdita di chance per mancata percezione di premi in tornei internazionali e da pregiudizio all'immagine.

Invece, per il Consiglio di Stato, il TAR non solo ha valutato male le prove, ma soprattutto ha concesso un risarcimento che non poteva essere riconosciuto. Infatti, considerato anche che non si trattava di un'atleta professionista, le ragioni di dignità della persona umana - per cui dagli albori lo sport è oggetto di interventi e di investimenti pubblici, riprese dallo Statuto del CONI - fanno esulare dall'ordinamento sportivo, e dal sistema di giustizia che lo riguarda, la tutela di interessi economici personali inerenti a contratti individuali con terzi, estranei a quell'ordinamento e all'attività sportiva, finalizzati a trarre un lucro personale dalla notorietà raggiunta grazie all'ordine sportivo.