5 per mille 2011 Adempimenti successivi all'iscrizione

Pubblicato il

Si ricorda a tutte le associazioni sportive dilettantistiche che si sono iscritte nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille che i legali rappresentanti dovranno - entro il 30 giugno 2011 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la persistenza dei diritti che danno diritto all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichirazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all'Ufficio CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione. In allegato la dichiarazione sostitutiva.

Allegati