FIPAV
Sportello Fiscale

Variazioni Mod. EAS

15 marzo 2012
Entro il 31.3.2012 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il “Rappresentante legale” e i “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod. AA7/10

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