Trattamento fiscale dei premi corrisposti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive

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È stato pubblicato sulla GU l’articolo 6, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026 n.38 rubricato come "Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti" prevede che “Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2S settembre 73, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte".
L’ esenzione è circoscritta al periodo 28 marzo 2026 - 31 dicembre 2026, l’importo deve essere calcolato singolarmente per ogni percipiente. Qualora i singoli percipienti superino l’importo di euro 300,00, la ritenuta andrà applicata sull’intero importo.
 

L'informativa completa corredata di esempi nella documentazione presente in allegato.