Il Ministero della Salute ha reso note le nuove "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica",
Le linee guida sono volte a superare una serie di difficoltà interpretative che si sono nel tempo registrate da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti in medicina dello sport, nonché degli operatori che gestiscono gli impianti sportivi, sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative relative alla certificazione sanitaria per chi esercita attività sportiva.
In particolare, per quanto di maggiore interesse per le a.s.d./s.s.d.:
1) viene chiarito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica, tenuto conto che è stato ormai soppresso l’obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico motoria;
2) si danno indicazioni su quali siano le attività sportive non agonistiche, quindi soggette a obbligo di certificazione;
3) si definiscono quali sono i medici che possono rilasciare le certificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge, ricordando che i controlli sanitari devono essere annuali e, conseguentemente, che il certificato medico ha validità annuale; si indicano inoltre gli esami clinici e gli accertamenti da effettuare e si danno anche specifiche indicazioni sulla conservazione della copia dei referti.
E’ definita attività sportiva non agonistica (quindi con obbligo di certificazione) quella praticata da:
a. alunni che svolgono attività fisico-sportive in ambito scolastico;
b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle FSN, alle Discipline Associate, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerate agonistiche ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982;
c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi antecedenti a quella nazionale.
A tal fine il provvedimento chiarisce che l’idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Nazionale del CONI.