Centro Studi
No a nuovi modelli EAS se i dati sono già stati segnalati all'Agenzia delle Entrate.
Con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei modelli EAS, istituiti dall'art. 30, D.L. n. 185-2008, in caso siano intervenute variazioni nell'ente associativo.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale, oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all'ente, non è necessario inviare un nuovo modello EAS, qualora tali modifiche siano già state comunicate all'Amministrazione Finanziaria, come previsto per norma, attraverso:
- il Mod. AA5-6 per i soggetti non titolari di partita IVA;
- il Mod. AA7-10 per i soggetti titolari di partita IVA.
In allegato la Risoluzione su indicata.
Dott. Fabio Romei
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Chiarimenti Modello EAS
13 dicembre 2010
No a nuovi modelli EAS se i dati sono già stati segnalati all'Agenzia delle Entrate.
Con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei modelli EAS, istituiti dall'art. 30, D.L. n. 185-2008, in caso siano intervenute variazioni nell'ente associativo.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale, oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all'ente, non è necessario inviare un nuovo modello EAS, qualora tali modifiche siano già state comunicate all'Amministrazione Finanziaria, come previsto per norma, attraverso:
- il Mod. AA5-6 per i soggetti non titolari di partita IVA;
- il Mod. AA7-10 per i soggetti titolari di partita IVA.
In allegato la Risoluzione su indicata.
Dott. Fabio Romei
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