5 PER MILLE 2016 AL VIA LE ISCRIZIONI

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Con comunicato stampa del 31.03.2016, l'Agenzia delle Entrate comunica che sono aperte le iscrizioni per  l’ammissione al contributo del  5 per mille 2016..
La possibilità di poter ricevere in sede di dichiarazione dei redditi il predetto contributo spetta, oltre che agli enti del volontariato, anche alle  associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
·        costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

·        possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

·        affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

·        presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;

·        effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
 
La domanda va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica entro il termine del 9 maggio 2016.  
Sono tenuti a proporre domanda per il 2016 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti  ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per l’anno 2015.    
 
Entro 30 giugno 2016, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell’ente deve inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio  documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille.
 
La dichiarazione in esame va presentata:
→     al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
→     a mezzo raccomandata A/R  allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell’originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.
 
La copia del documento di identità deve essere sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all’anno precedente.
 
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2016 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
 
Per gli approfondimenti si rimanda alla circolare allegata  e relativo modulo di iscrizione