Entro il 31 marzo 2011 gli enti che hanno già presentato il modello EAS devono comunicare le variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è comunque richiesta,, oltreché in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il "Rappresentante legale" e i "Dati Relativi all'Ente", già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod.AA/10
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