Niente benefici senza regolari assemblee

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Si allega un interessante articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 9 settembre di commento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano in cui viene stabilito che le associazioni sportive dilettantistiche e i circoli privati che non siano in grado di fornire la prova sulla regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce la natura non commerciale delle operazioni.

La vertenza riguardava 14 accertamenti con cui l’Agenzia delle Entrate di Bergamo, su segnalazione della locale Guardia di finanza, non riconoscevano all'ente sportivo dilettantistico (nel caso una palestra) le agevolazioni di cui all'articolo 148 del Tuir n. 917/86 ovvero di considerare come entrate istituzionali e quindi neutre fiscalmente le quote associative e di frequenza versate dai presunti soci per lo svolgimento delle attività organizzate dalla palestra.

I giudici tributari, dopo aver constatato che un rilevante numero di soci interrogati dalla Guardia di finanza si erano dichiarati inconsapevoli delle assemblee dell'associazione, né mai informati o convocati, non hanno avuto dubbi confermando confermato la legittimità degli accertamenti.

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