I soci delle associazioni non riconosciute non sono responsabili dei debiti dell’ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a condizione che non abbiano operato.
E’ questo l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 20485 del 6 settembre 2013.
I Giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 del Codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.
Nel documento riportiamo anche il testo della sentenza.