Entro il 31.3.2012 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il “Rappresentante legale” e i “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod. AA7/10
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