IMU degli Enti Non Commerciali: i chiarimenti del Dipartimento Finanze

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In vista dei prossimi adempimenti Imu, con la risoluzione n. 7/Df, arrivano alcune precisazioni utili al corretto assolvimento dell’imposta per gli enti senza scopo di lucro, che possiedono immobili a utilizzazione “mista” (commerciale e non).
Precisazioni necessarie, visto che fino al versamento del saldo 2012, l’esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commerciali, mentre dal 2013 va rispettato il criterio dell’imposta proporzionale, previsto dal Dl 1/2012, che tassa le sole parti impiegate per le attività commerciali.
Nella citata risoluzione viene indicato che per gli immobili a utilizzazione “mista” la prima rata Imu va calcolata con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola “come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”, cioè tenendo presente che nel 2013 è entrato in scena il meccanismo secondo cui l’imposta va versata solo per le “porzioni” a uso commerciale (articolo 5, Dm 200/2012).
Poi, considerate sia la difficoltà del calcolo proporzionale sia l’indisponibilità dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell’imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell’acconto 2014.
E ancora, la stessa prima tranche del prossimo anno andrà assolta nella misura del 50% dell’imposta relativa al 2013, così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati indicati nei bilanci relativi al medesimo anno.
In allegato il testo della Risoluzione

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