L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 38/E dell’11 aprile fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare alle c.d. Indennità chilometriche corrisposte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69, secondo comma del Tuir, ai soggetti che svolgono “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”.
In primo luogo l’Agenzia delle Entrate identifica le indennità chilometriche “quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.
Il luogo di partenza deve considerarsi il Comune di residenza dello sportivo dilettante e non il luogo dove viene svolta l’attività. Ne consegue che se il viaggio prevede lo spostamento in altro Comune diverso da quello di residenza il rimborso di dette spese non concorre mai alla formazione del reddito del percipiente.
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla risoluzione allegata.