Modello EAS remissione in bonis entro il 30 novembre 2022

Pubblicato il

Il Modello Eas

L’invio del Modello EAS deve essere effettuato la prima volta entro 60 giorni  dalla costituzione   dell’associazione/società sportiva dilettantistica.

Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze importanti, quali: vedersi negata la “decommercializzazione” delle quote e dei corrispettivi specifici, rischiando, quindi, l’assoggettamento ad IVA e alle imposte dirette di tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).

Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis

Nell’ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario dei 60 giorni è possibile “rimediare alla dimenticanza” avvalendosi della remissione in bonis.

Si tratta di un istituto introdotto dal d.l. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1,) grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.

Entro il prossimo 30 novembre 2022, quindi, le ASD/SSD con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01.01.2021 e non abbiano presentato il modello, potranno non perdere i benefici fiscali previsti dalla legge, purché provvedano a pagare con il modello F 24 ELIDE l’importo di 250 euro, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Informazione completa e dettagliata nella circolare in allegato.