
Il Modello Eas
L’invio del Modello EAS deve essere effettuato la prima volta entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione/società sportiva dilettantistica.
Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze importanti, quali: vedersi negata la “decommercializzazione” delle quote e dei corrispettivi specifici, rischiando, quindi, l’assoggettamento ad IVA e alle imposte dirette di tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis
Nell’ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario dei 60 giorni è possibile “rimediare alla dimenticanza” avvalendosi della remissione in bonis.
Si tratta di un istituto introdotto dal d.l. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1,) grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
Entro il prossimo 30 novembre 2022, quindi, le ASD/SSD con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01.01.2021 e non abbiano presentato il modello, potranno non perdere i benefici fiscali previsti dalla legge, purché provvedano a pagare con il modello F 24 ELIDE l’importo di 250 euro, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Informazione completa e dettagliata nella circolare in allegato.